Il Titolo VIII del Dlgs 81/08 impone al Datore di Lavoro di un'impresa/ente
l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi fisici, tra i
quali la valutazione del rischio rumore. In alcune attività il
livello di esposizione al rumore è talmente basso da
giustificare come basso e irrilevante il rischio ma in attività
quali
- cantieri
- carpenterie
- meccanici
- metalmeccanica
- tessile
- legname
- manifattura in genere
non è possibile classificare il rischio rumore come
trascurabile e pertanto va effettuata la valutazione del rischio
rumore all'interno degli ambienti di lavoro. Tale valutazione si
compone di più fasi:
- identificazione delle fonti di rischio rumore
- sopralluogo per l'effettuazione del rilievo
fonometrico tramite strumentazione specifica
- redazione del documento di valutazione del rischio
rumore con relative misure di prevenzione e
protezione.
Tale documento di valutazione del rischio rumore dovrà poi
essere aggiornato quadriennalmente (ogni 4 anni)
così come previsto dalla legislazione vigente oppure in occasione di ogni cambiamento nell'organizzazione
del Lavoro, dei processi e di ogni qualsiasi altro evento che
possa comportare un cambiamento delle condizioni di Sicurezza e
Salute all'interno degli ambienti di Lavoro (anche
migliorativo).
La mancata redazione del documento di valutazione del rischio
rumore o il mancato aggiornamento entro le scadenze previste
comporta per il Datore di Lavoro una SANZIONE PENALE pari
all'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda PENALE da 2500€ a 6400€.
Si rammenta che la prima soglia di attenzione per il rischio
rumore (per il quale si rendere necessaria la valutazione del
rischio rumore tramite rilievo fonometrico) è posizionata agli
80 dB (decibel) di esposizione giornaliera, più o meno il rumore
di un aspirapolvere domestico a un metro di distanza
dall'orecchio.
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